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Studio Tecnico Parente
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In tutte le aziende in cui vi sia un lavoratore, esclusi i coadivuanti familiari e i collaboratori domestici, vi è l'obbligo da parte del datore di lavoro di elaborare il Documento di valutazione dei rischi.
Il D.Lgs. 81/2008 all'Articolo 17, riporta gli obblighi indelegabili del datore di lavoro elencando:
  1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dal successivo articolo 28;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Il mancato adempimento alle prescrizioni riportate al punto 1) prevede per il datore di lavoro le seguenti sanzioni:
(ammenda da 2.192 a 4.384 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3)
(ammenda da 1.096 a 2.192 euro in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)

mentre per gli adempimenti di cui al pnto 2 prevede, sempre per il datore di lavoro, l'arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 a 7.014,40.

Il documento di cui all'articolo 28 è meglio noto come D.V.R., acronimo di documento di valutazione dei rischi,  deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, come lo stress lavoro correlato introdotto dall’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, previsti dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro, i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili,

Il D.V.R.  deve essere custodito in ogni unità operativa dell'azienda, in formato cartaceo o elettronico. In entrambi i casi il documento deve riportare data certa. Per il formato elettronico generalmente si ricorre ai sistemi elettronici di marcatura temporale dei file, mentre per le forme cartacee la prova della data certa viene attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e del medico competente se nominato.

I contenuti obbligatori di tale documento previsti dal D.Lgs. 81/2008 sono:
  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione effettuate;
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;
  5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Spesso ci viene chiesto: "Ma entro quando va elaborato il documento di valutazione dei rischi?
ll datore di lavoro, in caso di costituzione di nuova impresa, è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Va da se, che per quelle aziende che non risultano essere di nuova costituzione e non rientrano nella definizione di lavoratore autonomo, generalmente si è in difformità alle disposizioni di legge, rischiando pesanti sanzioni e gravose denunce penali ad esclusione di quelle aziende che non hanno mai avuto nel proprio organico lavoratori, così come definiti dal D.Lgs. 81/2008, ricordando che non sono considerati lavoratori ai fini degli obblighi in materia di sicurezza i collaboratori familiari e domestici.  

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